Dich. Rispondenza - AUSILTEC progettazione impianto elettrico, civile, industriale e nautico; verifica, consulenza tecnica e perizie, a Venezia e dintorni
Se siete giunti a questa pagina, probabilmente non trovate più la Dichiarazione di Conformità e vi state chiedendo: "si può fare qualcosa"?
Il DM 37/2008 (art. 7, comma 6)stabilisce che, in assenza della Dichiarazione di Conformità, si può redigere la Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI.) ma solo per impianti:
realizzati prima del 2008;
privi della Dichiarazione di Conformità;
con documentazione smarrita o mai prodotta.
La Di.Ri. serviva a regolarizzare le documentazioni incomplete postLegge 46/1990, soprattutto in: edifici datati, condomini, immobili pubblici o ristrutturati e può essere rilasciata da:
un professionista abilitato, iscritto all’albo;
con almeno 5 anni di esperienza nel settore impiantistico;
sotto propria responsabilità;
a seguito di sopralluogo e verifiche tecniche.
Perciò il rilascio della DI.RI. non è automatica, necessita di verifica approfondita dell’impianto, di controlli tecnici e funzionali, misure strumentali, eventuali interventi di manutenzione o adeguamento, aggiornamento o ricostruzione degli schemi elettrici (un progetto ricostruito).
DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI
L'installatore può fare la Dichiarazione di Rispondenza? Si, se l'impianto è al di sotto dei limiti dimensionali e non è ambiente a rischio specifico del CEI, il DM 37/2008 cita "... impianti non ricadentinel campo di applicazione dell'art.5, c.2, da un soggettoche ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata..."
Cosa si allega alla Dichiarazione di Rispondenza?Il Decreto cita "...in esito asopralluogo ed accertamenti...",
per tutelare il proprietario e il tecnico è consigliato allegare:
documentazione fotograficadello stato dell'impianto;
La ricostruzione documentale è spesso un lavoro complesso, che può richiedere anche interventi manutentivi. talvolta più laborioso del progetto iniziale.