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Denuncia INAIL

CONSULENZA
Agg.Marzo 2024
La pagina riguarda la denuncia all'INAIL e ARPAV dell'impianto di terra (ex modello B) e dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche e relative verifiche periodiche, obbligatoria per l'installazione degli impianti elettrici negli edifici e cantieri in cui vi sono lavoratori subordinati e/o autonomi e/o equiparati, per cui si applicano il Testo Unico Sicurezza “T.U. 81/2008" , il D.Lgs 37/2008 per la sicurezza degli impianti elettrici, il DPR 462/2001 per gli impianti di terra.

E' noto che quando si realizza un nuovo impianto in un edificio, il Datore di Lavoro deve inviare, la Dichiarazione di Confomità all'ARPA e all’INAIL (ex ISPELS), entro 30 giorni dalla messa in servizio dell’impianto (il mancato invio non ha comportato sanzioni amministrative bensì conseguenze penali per eventuali incidenti).
Fino a poco tempo fa, il Datore di Lavoro compilava il "modello B" per l'impianto di terra e lo spediva in raccomandata AR; dal 2019 i modelli cartacei non sono più ammessi, perciò il Datore di Lavoro deve accedere alla procedura telematica dell'INAIL per la Certificazione e Verifica di Impianti e Apparecchi, detta “CIVA”, dove inserisce i dati richiesti per gli impianti di messa a terra e per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche.
Ricevendo la “denuncia di nuovo impianto”, l'INAIL vi attribuisce un numero di MATRICOLA; la denuncia di messa in servizio diventa essa stessa l'omologazione dell'impianto di terra ai sensi dell'art.2 del DPR 462/2001; nei Luoghi a rischio di esplosione, l’omologazione e la prima verifica devono essere espletate dall’ARPA.
IL DPR 462/2001 impone che debbano esser segnalate a INAIL e ARPA (ARPAV per il Veneto) anche le variazioni di stato dell’impianto, siano esse tecniche o amministrative; per esempio la variazione di ragione sociale, le modifiche sostanziali all'impianto, gli aumenti di potenza che modificano il quadro principale, il cambio di destinazione d’uso e la normativa applicabile, la cessazione d'esercizio o la demolizione dell’impianto.

In pratica negli edifici, previo progetto di “nuovo impianto” o di “rifacimento”, l’installatore dopo che ha realizzato l'impianto, sottoscrive la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte" con le modalità previste dal DM 37/2008 (invece, nei cantieri all'aperto non alimentati da un punto di consegna posto in edifici, si può redigere una Dichiarazione di Conformità alla sola Regola dell'Arte.
   
L'impiantista rilascia al Datore di Lavoro la Dichiarazione di conformità anche in caso di “modifiche sostanziali“ dell’impianto, stavolta previo progetto di “ampliamento” o “trasformazione”; anche in questo caso il Datore di Lavoro entro i 30 giorni deve allegare nel “CIVA” la documentazione della parte di impianto oggetto dei lavori (per esempio, per la sola installazione di scaricatori di sovratensione non si procede alla denuncia dell’impianto di protezione da fulmini ma comunque si tratta di un “ampliamento d'impianto” ai sensi DM 37/2008).
Se la Dichiarazione di Conformità originaria non è più reperibile, il Datore di Lavoro deve far produrre la Dichiarazione di Rispondenza di tutto l'impianto elettrico (sempre che sia stato realizzato prima di gennaio 2008), allegando la relazione e il dettaglio di schemi e planimetrie, con le misure e i test e l’autocertificazione del professionista dichiarante il possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal D.M. 37/2008, ecc.

GLI EFFETTI DELLA PROCEDURA TELEMATICA PER LA SICUREZZA, AMMINISTRATIVI E PENALI
  1. Il Datore di Lavoro, compilando il CIVA, deve inserire quel "numero di matricola" che può richiederlo all'INAIL o rilevarlo sul web da "impresa in un giorno"; se ne deduce che, se l'impianto è preesistente ma non è mai stato denunciato, allora non si potranno nemmeno inserire le successive dichiarazioni di conformità, dovute per manutenzione straordinaria, d'ampliamento o di modifica.
  2. Inoltre, la procedura “CIVA” serve anche per inserire i dati delle verifiche periodiche d'impianto (previste biennali o quinquennali dall'art.86 del Testo Unico secondo le modalità del D.P.R. 462/2001); i tecnici delle imprese abilitate, che rilasciano il rapporto di prova con le misure (gli “Organismi Notificati” al Ministero dello Sviluppo Economico previsti dalla Direttiva dell’11 marzo 2002) non possono inserire i dati in CIVA; quindi, in assenza della matricola non si potrà nemmeno comunicare l'avvenuta effettuazione delle verifiche obbligatorie e questa conseguenza amministrativa e penale resta in tempo reale nel fascicolo telematico dell'impresa e potenzialmente è automatizzabile e idonea ai controlli incrociati di sicurezza.
DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI
 
Qual'è la periodicità delle verifiche?
  • ogni 2 anni per gli impianti di messa a terra di cantieri, di locali ad uso medico, di ambienti a maggior rischio d'incendio e ove sussista il rischio esplosione;
  • ogni 5 anni negli altri casi e per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • ogni qualora vi sia un verbale di visita negativo, vi sia una modifica sostanziale, o a seguito di una specifica richiesta del datore di lavoro.

PERCHE' TUTTO CIO? I requisiti di sicurezza
Il rischio di subire l'elettrocuzione, la folgorazione, gli effetti dell'innesco di incendi o dell'esplosione, sono correlati all'installazione e all'impiego dell'elettricità come innesco; per il Testo Unico Sicurezza D.Lgs n.81/2008, il Datore di Lavoro deve assicurare che gli impianti, le macchine e le apparecchiature, siano conformi alle leggi e alla normativa tecnica di sicurezza, perciò impone al Datore di Lavoro di prevenire i contatti diretti con tensioni elettriche o i contatti indiretti indotti da guasti alle carcasse metalliche, l'innesco e la propagazione degli incendi, la fulminazione atmosferica diretta o le sovratensioni captate, altre condizioni ragionevolmente prevedibili.
Nella fattispecie degli impianti elettrici, siano essi nuovi o già esistenti, provvisti o meno della dichiarazione di conformità, le contromisure previste dall'art. 80 del Testo Unico devono comprendere la costituzione:
  • degli impianti di messa a terra D.P.R. n.462/2001, per i sistemi elettrici che proteggono dai contatti indiretti tramite l'interruzione automatica dell’alimentazione;
  • degli impianti di protezione da scariche atmosferiche quali i parafulmini “LPS” e i limitatori di sovratensioni indotte “SPD”, se dovuti a seguito dell' “analisi del rischio di fulminazione”, diretta e indiretta, secondo la norma tecnica CEI EN 62305-2 /2013 (CEI 81-10/2), più aggiornata, in quanto le valutazioni effettuate con la precedente norma CEI 81-4 non sono più attendibili;
  • la segregazione delle parti elettriche pericolose in custodie conformi alla Direttiva ATEX, per le attività dove sussiste il rischio di esplosione per presenza di miscele gassose o aeriformi, o di polveri fulminanti o esplosive; in tal caso l'art.290 impone di effettuare la valutazione dei rischi di esplosione e di ridurla con le contromisure dell'art. 294.

Quali sono le sanzioni?  
A titolo esemplificativo, le violazioni sanzionate penalmente e amministrativamente sono:
sanzioni amministrative sono dovute per mancata effettuazione delle manutenzioni agli impianti di terra, agli impianti di protezione scariche atmosferiche, agli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione; mancata redazione o non detenzione dei registri delle verifiche e della manutenzione con i verbali per gli organi ispettivi.


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