Dich. Conformità - AUSILTEC progettazione impianto elettrico, civile, industriale e nautico; verifica, consulenza tecnica e perizie, a Venezia e dintorni
Per l'edificio, la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' è stabilita dal DM n.37 del 2008 (ma già prevista dalla Legge n.46 del 1990).
Con la Di.Co. l'installatore, a seguito di misure e test di funzionamento, dichiara d'aver realizzato l'impianto elettrico rispettando il progetto e le norme vigenti della Regola dell'Arte.
1) Il Progetto diventerà un allegato alla Di.Co. ma dev'essere consegnato al committente prima dei lavori, perché serve per i permessi a costruire (DPR n.380 del 2001) e per salvaguardare i diritti patrimoniali dell'acquirente (D.L.vo n.122/2005art.6 lett.C).
2) La Dichiarazione di Conformità va sottoscritta al termine dei lavori e dev'essere corredata degli allegati obbligatori, che sono:
il Progetto (DM 37/2008 art. 5 c.1) integrato con le eventuali varianti; consentirà future agevoli manutenzioni all'immobile che sarà più apprezzato;
la Relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati;
La Dichiarazione di Conformità telematica va inviata allo Sportello Unico Attività Produttive SUAP (o al SUE per i privati), l'installatore la trascrive nel portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it che la invia agli archivi del Comune e alla Camera di Commercio.
Le Di.Co. arricchiscono il "fascicolo d'impresa" e sono consultabili dai preposti ai controlli, dai proprietari edagli installatori (la ricevuta delle pratiche si scarica dal sitoimpresa.italia.it di InfoCamere).
Chi può rilasciare la Dichiarazione di Conformità?Solo l'installatore "responsabile tecnico" che ha realizzato l'impianto.
La Dichiarazione di Rispondenza sostituisce la Dichiarazione di Conformità persa? Sì, ma l'impianto dev'essere antecedente al 22 gennaio 2008.
Cosa contiene la Dichiarazione di Conformità del DM n.37/2008? Contiene gli allegati obbligatori: l'iscrizione alla CCIAA e ilPROGETTO , quest'ultimo firmato del professionista quando la potenza contrattuale è superiore a 6kW, quando la superficie è superiore a 200 mq, oltreché per tutti gli ambienti a norma specifica CEI (maggior rischio incendio es. caldaia, esplosione ATEX, rischio affollamento, ecc.).
Quali sono i termini di consegna per la Dichiarazione di Conformità? L'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori (presso il SUE del comune ove ha sede l'impianto), la Di.Co. e il progetto redatto ai sensi dell'art.5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
La Dichiarazione di Conformità scade?No, è sempre valida, ma implica delle responsabilità anche per il proprietario, l'art.8 del DM37/08 spiega: "Il proprietario dell'impianto deve adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice e dai fabbricanti delle apparecchiature installate".
L'impianto elettrico all'aperto deve avere la Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008? Dipende, se l'impianto è alimentato da un contatore al servizio dell'edificio allora SI, altrimenti NO. Per esempio gli impianti di cantiere con punto di consegna all'aperto non sono soggetti al DM 37/2008; l'eventuale Dichiarazione di Conformità sarà conforme al progetto e alla Regola dell'Arte ma non al DM 37/2008.
Cos'è la Regola dell'Arte?Erano le "buone" abitudini tecniche, inizialmente non codificate ma poi, con la Legge 186/1968, riordinate nelle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Sono altrettanto riconosciute altre regole internazionali EN UNI e/o di altri stati comunitari che, se applicate, vanno citate nella Di.CO. - Se invece si applicano criteri non codificati, magari per prototipi, questi vanno dimostrati validi ai fini della regola dell'arte, ma ciò è a cura e onere di chi li applica.
A cosa corrisponde la Dichiarazione di Conformità di un apparecchio elettrico? La DI.CO. delle apparecchiature elettriche deve fare riferimento alla Direttiva Bassa Tensione e al marchio CE.
Il quadro elettrico dell'impianto, deve avere la Dichiarazione di Conformità (DI.CO.)? SI, è un prodotto e si applica la Direttiva Bassa Tensione, che prevede anche la targa identificativa e il marchio CE. Per la Di.Co. secondo il DM37/2008 degli impianti elettrici negli edifici, dovrà anche riportare gli estremi della dichiarazione CE del quadro elettrico.
Si può chiedere la Dichiarazione di Conformità per un'imbarcazione? Solo se l'imbarcazione è per diporto ma la DI.CO dev'essere pertinente alla Legge applicabile per il marchio CE specifico (in tal caso non si applica la Legge 46/1990 o il DM 37/2008).