Bonus e Incentivi - AUSILTEC progetto impianto elettrico, civile, industriale e nautico; verifica, consulenza e perizia tecnica a Venezia e dintorni

www.AUSILTEC.com
Vai ai contenuti

Bonus e Incentivi

CONSULENZA
I BONUS per l'efficientamento e la riqualificazione energetica degli edifici ed anche gli INCENTIVI per la generazione di energia elettrica, sono gli argomenti tecnici e fiscali d'interesse generale per la ripresa economica e favoriscono gli investimenti nell'ambito elettrico di:
  • generazione elettrica da fonti rinnovabili,
  • utilizzatori ad elevato rendimento energetico,
  • l'adeguamento degli impianti elettrici al loro servizio.  
Segue una sintesi informativa, basata sulla Legge di Bilancio 2021 e una panoramica dei bonus per la generazione fotovoltaica e l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili da destinare alla climatizzazione con pompe di calore elettriche.
Il testo è stato redatto a  settembre 2021, per successive precisazioni, scadenze e proroghe, termine dei fondi disponibili, ecc., accertatevi con le fonti legali e i relativi aggiornamenti della Legge di Bilancio 2022 (nota agg. 5/1/2022, la finanziaria ha sostanzialmente prorogato le agevolazioni,  ampliandole per alcune categorie e riducendole nei prossimi mesi/anni, ma la logica delle agevolazioni è stata confermata).
Per i benefici fiscali, vanno distinti gli acquisti “edilizi residenziali” delle persone fisiche ed equiparati, dagli acquisti da parte di aziende e enti, i quali possono già mettere in detrazione contabile e fiscale i costi per “beni strumentali” al servizio della propria attività.
I BONUS PER IL RESIDENZIALE - Per il residenziale, va distinto l'intervento di “ristrutturazione” dalla “riqualificazione energetica e/o misure antismiche”  dell'edificio.

1) Per le “ristrutturazioni edilizie” residenziali c'è il BONUS 50%
Le ristrutturazioni previste sono descritte nel DPR 917/86 che inizialmente prevedeva la detrazione IRPEF del 36%, dal 2012 è stata elevata al 50% fino a tutto il 2021, per un tetto massimo di 96.000 Euro da ripartire in 10 quote annuali uguali.

2) Il SUPERBONUS è invece un'agevolazione al 110%, finalizzato all'intervento edilizio residenziale di “riqualificazione energetica” con isolamento termico e/o il “consolidamento statico antisismico” (prorogato fino al 30/6/2022, obiettivo 2023).
Protagonista essenziale è l'edilizia (intervento trainante) ma l'agevolazione può comprendere anche altri interventi secondari, detti “trainati” (installazione di pannelli fotovoltaici, di colonnine per ricarica veicoli, di climatizzazione con pompe di calore elettriche efficaci), finanche mobili ed elettrodomestici efficienti in classe A+ (questi ultimi aumentati da 10.000 Euro a 16.000 oltre il tetto dei 96.000), o in classe A per i forni.

3) Esiste anche l'ECOBONUS (D.L. n.63/2013 e L. n.160/2019), sempre destinato ai privati, al fine di ridurre le emissioni inquinanti e gli sprechi termici degli edifici esistenti (non nuovi).
Quando gli interventi non sono congiunti ai trainanti previsti dal Superbonus, l'Ecobonus consente una detrazione fiscale del 50% o 65% su Irpef e Ires per la riqualificazione energetica.
L'ecobonus comprende:
  • l'impianto fotovoltaico anche con accumulo, se commisurato ai bisogni energetici dell’abitazione su cui è installato e viene utilizzato prevalentemente per alimentare le utenze domestiche;
  • la sostituzione della caldaia tradizionale con altra a condensazione o con pompa di calore, certificata idonea al rispetto dei requisiti di efficienza energetica.

Per beneficiare di bonus e detrarlo fiscalmente, il contribuente deve avere reddito fluente e quindi capienza di credito fiscale per tutto il periodo previsto per le detrazioni; il Decreto Rilancio però acconsente anche lo “sconto in fattura” (l'impresa pone a propria detrazione fiscale il credito) o la "cessione del credito" fiscale all'ente creditizio, per il 50% nel caso del bonus e per il 110% col Superbonus.
Per "sconto" o "cessione" il contribuente recupera in unica soluzione la propria detrazione e viene meno il requisito della conservazione del reddito e della capienza di credito.

"Cessione del credito" e "sconto in fattura" necessitano di un'asseverazione professionale in cui il professionista specialista iscritto all'Ordine, con la “comunicazione di fine lavori” assevera che i lavori effettuati rispettano la normativa vigente e sono congrui con i limiti dei costi imposti dal legislatore.
Per la “ristrutturazione”, che necessita della “Comunicazione di Inizio Attività Edilizia” (CILA) o di “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” (SCIA), l'asseverazione inizia già nel preventivo che valuta il progetto edile dell'immobile.
Per accedere ai benefici fiscali è essenziale che l'immobile sia conforme al catasto e al piano urbanistico.
Se l'intervento è finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche, l’asseverazione dev'essere rilasciata entro 90 giorni dalla fine dei lavori e deve comprendere la compilazione telematica del modello nel sito web ENEA, che richiede l'Attestato di Prestazione Energetica (APE).
L' APE  è un documento che vale 10 anni e individua il consumo dell'edificio con più lettere da A a G dette “classi energetiche”, classificandolo secondo il consumo a metro quadro, necessario per gli interventi di ristrutturazione o per le modifiche delle prestazioni energetiche.
Cittadini, condomini e imprese che, per Ecobonus 65%, Bonus Ristrutturazioni 50% o 60%, desiderano beneficiare delle detrazioni fiscali IRPEF, devono registrarsi al sito ENEA e inoltrare la Comunicazione, per propria persona o tramite intermediario.
INCENTIVI A CUI POSSONO ACCEDERE ANCHE LE ATTIVITA' ECONOMICHE

Il Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (detto “Conto Termico”) regola gli incentivi economici del Gestore dei Servizi Energetici GSE, dedicati alle Pubbliche Amministrazioni (PA) o i Privati (P) per gli interventi di piccole dimensioni destinati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e all’incremento dell’efficienza energetica, gli incentivi sono qui riportati in sintesi, per il nostro interesse elettrico:
  • solo PA, se sostituiscono l’illuminazione degli edifici con nuovi sistemi più efficienti;
  • solo PA, se installano tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici;
  • PA+P se, in edifici esistenti, sostituiscono i sistemi di climatizzazione esistenti con nuovi ad alta efficienza provvisti di pompe di calore;
  • PA+P se sostituiscono gli scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Dal sito del GSE si può scaricare il catalogo delle marche e modelli di pompe di calore già approvate che quindi sono ammesse alle procedure semplificate per ottenere l'incentivo.
In molti casi sono ammesse anche le spese per l'adeguamento e la messa a norma dell'impianto elettrico al servizio delle apparecchiature, l'Allegato I al Decreto interministeriale 16 febbraio 2016 specifica in dettaglio i criteri di ammissibilità degli interventi.
L’ammontare dell’incentivo erogabile, viene suddiviso in 2 o 5 anni secondo il tipo d'intervento e mai può eccedere il 65% delle spese sostenute; i termini delle domande sono entro 60gg dalla data di fine lavori o 90gg dall'ultimo pagamento, previe le debite documentazioni prescritte da allegare e l'asseverazione del professionista specialista.
Sul sito del GSE si ottengono le informazioni precise, dove si può anche scaricare e visionare il modello 07 per l'asseverazione del professionista; nel modello sono descritti i generi di domande ammesse.

Per il fotovoltaico, se gli incentivi bonus ristrutturazioni 50%, ecobonus 65%, superbonus 110% per efficientamento e sismabonus, sono riservati al residenziale (vedi sito ENEA), le attività possono invece detrarre contabilmente e fiscalmente il bene strumentale al 100%, per la quota del 9% annuo.
Il produttore di energia FV, che nel contempo sia anche utente finale, può accedere agli incentivi GSE qualora scelga lo "scambio sul posto"; invece, chi è connesso alla rete ma sceglie l'accumulo, non potrà vendere l'energia prodotta in eccesso.
Lo scambio sul posto è un computo che compensa l’energia elettrica prodotta e immessa in rete con quella prelevata e consumata quando viene meno la produzione; in pratica c'è un contatore bidirezionale che ne computa la differenza, rimborsandola all'utente.
Attenzione che il privato residenziale che ha usufruito del superbonus 110% non può avvalersi dello scambio sul posto, deve inviare in rete l'energia che non utilizza.
Per le attività ci sono anche gli incentivi previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 4 luglio 2019 (ultimo bando utile dal 30 settembre al 31 ottobre 2021, ma forse ne seguiranno altri) che è dedicato alla produzione di energia elettrica tramite gli impianti eolici, idroelettrici, solari fotovoltaici con potenza elettrica compresa tra 20kW e 1MW.
DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI
 
E' certo che si ricevono gli incentivi 65% dal GSE per l'efficientamento con pompe di calore? E' una domanda e perciò è soggetta a disamina; il Soggetto richiedente (o chi per esso) che ha confrontato il dettato legale con le caratteristiche degli ambienti e delle apparecchiature scelte e che ritiene di avere i requisiti necessari per accedere ai bandi stanziati o rinnovati, sottopone la domanda al GSE. In ogni caso serve la dichiarazione di fine lavori e la comprova dei pagamenti effettuati.

Chi è il professionista abilitato alle asseverazioni presso il GSE? Per gli interventi che ricadono nell'ambito degli "impianti negli edifici" regolati dal DM 37/2008, è il progettista professionista iscritto all'Ordine Professionale, come peraltro riportato anche nel frontespizio del modello 7 del GSE.
In teoria, potrebbe essere anche il responsabile tecnico per tutti quegli impianti ammessi alla progettazione da parte di quest'ultimo, ma non ci sono ulteriori specifiche legali in merito.

Oltre all'asseverazione, la procedura per la richiesta al GSE comporta oneri aggiuntivi? i Decreti si compongono di più distinguo tecnici e la domanda si compone di vari allegati; una volta studiati, se il soggetto richiedente è in grado di produrla on line, può farlo in autonomia; altrimenti può farsi aiutare dal professionista abilitato che redige l'asseverazione a cui va riconosciuto il maggior compenso.

Come si effettua la domanda al GSE per lo scambio sul posto d'energia elettrica? Per la domanda ci sono due iter:
1) semplificata, fino a 20kW realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dal D.lgs. n. 28/11. Tramite il "modello unico", il produttore si interfaccia al gestore di rete, il GSE attiva la convenzione e comunica all'utente il codice e il link per visualizzarla sul portale "scambio sul posto" SSP, la convenzione si attiva dalla data di attivazione della connesisone comunicata dal gestore di rete.
2) standard, la domanda per la stipula del contratto di scambio va presentata al portale GSE entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto .

Il GSE quanto paga l'energia elettrica immessa in rete? Il contratto ha validità annuale solare e viene tacitamente rinnovato, nel 2020 circa 0,15 E/kWh (15 centesimi ogni chilowattora); c'è un acconto e un conguaglio a fine anno, da cui si deduce la quota riconosciuta.


 
  • Asseverazione dell'intervento ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e alle Regole Applicative del Gestore dei Servizi Energetici GSE
  • Progetto dell'impianto fotovoltaico
  • Verifica ed eventuale progetto di adeguamento o ampliamento dell'impianto elettrico per adempiere alle esigenze ecologiche
Studio Tecnico Perito Industriale Claudio Berti - https://www.ausiltec.com
VENEZIA - part.IVA 02895760276 - Tutti i diritti riservati
Torna ai contenuti